Art. 56.
            Contenuto del provvedimento di autorizzazione
 
   1. L'autorizzazione ha una durata non superiore ai 5 anni.
   2.  Nel  provvedimento  di   autorizzazione   sono   inserite   le
prescrizioni, di cui alle lettere a), c), d), f), g) e h) del comma 2
dell'art. 30.
   3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  ha  l'obbligo del pagamento
della tassa relativa al rilascio della stessa nei modi e nei  termini
previsti dalla normativa in vigore.
   4.  Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti,
ulteriori prescrizioni:
     aa) l'indicazione dell'attivita', svolta  dal  concessionario  e
della  necessita'  di  un  rifornimento  del  carburante riservato ed
esclusivo;
     bb) la durata della autorizzazione;
     cc) il divieto di fornire  carburante  a  terzi  e/o  per  scopi
diversi  dall'esercizio  di  cui  alla lettera dd) del comma 2, degli
artt. 53 e 54.
   5. Il titolare dell'autorizzazione, almeno sei  mesi  prima  della
scadenza  della  stessa,  puo'  chiederne  il  rinnovo  osservando le
prescrizioni di cui al presente capo; l'ente competente decide  sulla
domanda entro sei mesi dalla data di ricezione di essa e decorso tale
termine, la domanda si intende respinta.