Art. 56. Contenuto del provvedimento di autorizzazione 1. L'autorizzazione ha una durata non superiore ai 5 anni. 2. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere a), c), d), f), g) e h) del comma 2 dell'art. 30. 3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della stessa nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore. 4. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti, ulteriori prescrizioni: aa) l'indicazione dell'attivita', svolta dal concessionario e della necessita' di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo; bb) la durata della autorizzazione; cc) il divieto di fornire carburante a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera dd) del comma 2, degli artt. 53 e 54. 5. Il titolare dell'autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, puo' chiederne il rinnovo osservando le prescrizioni di cui al presente capo; l'ente competente decide sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.