Art. 61.
               Modifica di un impianto in concessione
 
   1. La modifica di un impianto di distribuzione carburanti per auto
o  per natanti in concessione, secondo la definizione di cui all'art.
15, non e' soggetta ad autorizzazione.
   2.  Le  variazioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
preventivamente  comunicate all'ente concedente, nonche' all'U.T.I.F.
ed  al  comando  provinciale  VV.FF.,  competenti  per  territorio  e
realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
   3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti
gia'   autorizzati   deve  ritenersi  assentita  qualora  l'autorita'
concedente non formuli motivate osservazioni  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta da parte del concessionario.
   4.  I  concessionari sono tenuti altresi' a comunicare al Servizio
commercio della regione Campania, entro il  31  dicembre  di  ciascun
anno,  la nuova composizione degli impianti a seguito delle modifiche
apportate nel corso dell'anno.