Art. 61. Modifica di un impianto in concessione 1. La modifica di un impianto di distribuzione carburanti per auto o per natanti in concessione, secondo la definizione di cui all'art. 15, non e' soggetta ad autorizzazione. 2. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente, nonche' all'U.T.I.F. ed al comando provinciale VV.FF., competenti per territorio e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. 3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti gia' autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorita' concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario. 4. I concessionari sono tenuti altresi' a comunicare al Servizio commercio della regione Campania, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la nuova composizione degli impianti a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'anno.