Art. 62. Potenziamento di un impianto in concessione 1. Il potenziamento di un impianto distribuzione carburanti in concessione per auto, secondo la definizione di cui all'art. 16, lettere a), b) e c), e' autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II, dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri: a) il titolare di un impianto in concessione per auto, nel chiedere il potenziamento, e' obbligato ad esprimere la volonta' di rinunziare alla concessione relativa ad un altro impianto di carburanti per auto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi 12 mesi) e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento; b) la revoca della concessione per rinunzia di cui alla lettera a), e' emanata dopo la emissione del provvedimento di autorizzazione, concernente il potenziamento richiesto. 2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo la cui erogazione deve essere sempre autorizzata. 3. Il potenziamento di un impianto, secondo la definizione degli artt. 8 e 16 lettera a) e b) e' autorizzata, limitatamente al prodotto gasolio, solo se il comune ove e' installato l'impianto e' compreso tra i comuni di cui alle tabelle D) ed E) allegate. 4. Il potenziamento di un impianto in concessione per il rifornimento di natanti, secondo la definizione di cui all'art. 16 lettere a) e b), e' autorizzato dalla regione Campania ed in particolare dalla giunta, dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II. 5. Il potenziamento di un impianto in concessione secondo la definizione, di cui agli artt. 8 e 16, lettera c), e' autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II, dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri: a) il titolare di un impianto in concessione nel chiedere l'installazione di un self-service pre-pagamento e' obbligato ad osservare le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) il numero dei self service pre pagamento non e' superiore a quello previsto dal Piano, di cui alla Tabella F) allegata; c) nell'ipotesi di piu' richieste tra loro concorrenti, e' osservato il seguente ordine di precedenza: aa) innanzi tutto e' preferito il titolare dell'impianto in concessione, che assicuri con l'installazione dei self service pre pagamento la maggiore varieta' dei tipi di carburante erogati; bb) poi e' preferito il titolare dell'impianto in concessione che rifornisca il maggiore numero di veicoli, contemporaneamente presenti, senza recare intralcio alla circolazione stradale; cc) ancora e' preferito il titolare dell'impianto che abbia il piu' alto valore di erogato medio annuo negli ultimi tre anni; dd) infine e' preferito il titolare dell'impianto in concessione che sia in turno per il servizio notturno.