Art. 62.
             Potenziamento di un impianto in concessione
 
   1. Il potenziamento di un  impianto  distribuzione  carburanti  in
concessione  per  auto,  secondo  la  definizione di cui all'art. 16,
lettere a), b) e c), e' autorizzato dopo aver sentito il parere della
commissione di cui al capo II, dal comune competente per  territorio,
tenendo conto dei seguenti criteri:
     a)  il  titolare  di  un  impianto  in concessione per auto, nel
chiedere il potenziamento, e' obbligato ad esprimere la  volonta'  di
rinunziare   alla  concessione  relativa  ad  un  altro  impianto  di
carburanti per auto installato e funzionante (erogazione effettiva di
carburante  negli  ultimi  12  mesi)  e   previo   impegno   al   suo
smantellamento,  da  avviare  contestualmente  all'autorizzazione  al
potenziamento;
     b) la revoca della concessione per rinunzia di cui alla  lettera
a), e' emanata dopo la emissione del provvedimento di autorizzazione,
concernente il potenziamento richiesto.
   2.  Le  limitazioni  di cui al comma precedente non valgono per la
benzina  priva  di  piombo  la  cui  erogazione  deve  essere  sempre
autorizzata.
   3.  Il  potenziamento di un impianto, secondo la definizione degli
artt. 8 e 16  lettera  a)  e  b)  e'  autorizzata,  limitatamente  al
prodotto  gasolio,  solo se il comune ove e' installato l'impianto e'
compreso tra i comuni di cui alle tabelle D) ed E) allegate.
   4.  Il  potenziamento  di  un  impianto  in  concessione  per   il
rifornimento  di  natanti,  secondo la definizione di cui all'art. 16
lettere a)  e  b),  e'  autorizzato  dalla  regione  Campania  ed  in
particolare   dalla   giunta,  dopo  aver  sentito  il  parere  della
commissione di cui al capo II.
   5.  Il  potenziamento  di  un  impianto  in concessione secondo la
definizione, di cui agli artt. 8 e 16,  lettera  c),  e'  autorizzato
dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II, dal
comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
     a)  il  titolare  di  un  impianto  in  concessione nel chiedere
l'installazione di un  self-service  pre-pagamento  e'  obbligato  ad
osservare le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
     b)  il  numero dei self service pre pagamento non e' superiore a
quello previsto dal Piano, di cui alla Tabella F) allegata;
     c) nell'ipotesi di  piu'  richieste  tra  loro  concorrenti,  e'
osservato il seguente ordine di precedenza:
     aa)  innanzi  tutto  e'  preferito  il titolare dell'impianto in
concessione, che assicuri con l'installazione dei  self  service  pre
pagamento la maggiore varieta' dei tipi di carburante erogati;
     bb)  poi  e'  preferito il titolare dell'impianto in concessione
che rifornisca il  maggiore  numero  di  veicoli,  contemporaneamente
presenti, senza recare intralcio alla circolazione stradale;
     cc)  ancora  e' preferito il titolare dell'impianto che abbia il
piu' alto valore di erogato medio annuo negli ultimi tre anni;
     dd) infine e' preferito il titolare dell'impianto in concessione
che sia in turno per il servizio notturno.