Art. 63.
              Trasferimento di un impianto nell'ambito
            dello stesso comune o da un comune all'altro
 
   1. Il trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti per
auto in concessione, secondo la definizione di cui  all'art.  17,  e'
autorizzato,  dopo aver sentito il parere della commissione di cui al
capo II, dal comune competente per territorio.
   2. Se il trasferimento di  un  impianto  avviene  nell'ambito  del
territorio  di  una  provincia,  esso  e'  autorizzato  dalla regione
Campania, dopo aver sentito il parere della  commissione  di  cui  al
capo  II,  previo  nulla-osta  del  comune di origine e del comune di
destinazione.
   3. I provvedimenti di autorizzazione ai trasferimenti di  impianti
sono emanati, tenendo conto dei seguenti criteri:
     a)  sono  trasferibili  solo  ed  esclusivamente gli impianti in
concessione rimossi o da rimuovere per esigenze di pubblico interesse
installati e funzionanti (erogazione effettiva  di  carburante  negli
ultimi    dodici   mesi),   ovvero   autorizzati   alla   sospensione
dell'attivita'   con   provvedimento   della   competente   autorita'
amministrativa;
     b) non e' consentito il trasferimento parziale di un impianto in
concessione;
     c) i luoghi scelti per effettuare i trasferimenti degli impianti
sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22;
     d)  sono  vietati i trasferimenti da un comune ad un altro degli
impianti in concessione, qualora il comune di destinazione  sia  gia'
dotato  del  numero  degli  impianti  previsti dal Piano, di cui alla
tabella B;
     e)  un  impianto  di  distribuzione  carburanti  per   auto   in
concessione non e' trasferito se il luogo scelto per il trasferimento
faccia  prevedere  le  ipotesi  di  incompatibilita'  tra  impianto e
territorio, di cui all'art. 19.
   4. Il suolo su cui era installato l'impianto trasferito si intende
gia'  abilitato,  per diritto quesito, per una nuova concessione, ove
possibile.
   5. Il trasferimento di un impianto per il rifornimento di natanti,
secondo la definizione di cui all'art. 17, e' autorizzato  dopo  aver
sentito  il parere della commissione di cui al capo II, dalla regione
Campania, in particolare alla giunta regionale.