Art. 64. Prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione da parte degli utenti e' autorizzato dal comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri: a) il prelievo di carburante deve avvenire in recipienti omologati in base alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi, presso impianti dotati di ampio piazzale, ubicati in area situata fuori dalla sede stradale; b) l'autorizzazione al prelievo di carburante presso impianti ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata; c) il comune deve indicare nel provvedimento di autorizzazione l'impianto o gli impianti in concessione, presso cui il prelievo puo' essere effettuato; d) gli utenti interessati devono risultare in possesso di veicoli ad apparecchiature da rifornire, tenendo conto delle difficolta' di spostamento, nei luoghi dove sono in attivita'.