Art. 64.
                Prelievo di carburanti in recipienti
                   presso impianti in concessione
 
   1. Il prelievo di carburanti  in  recipienti  presso  impianti  in
concessione   da   parte  degli  utenti  e'  autorizzato  dal  comune
competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
     a)  il  prelievo  di  carburante  deve  avvenire  in  recipienti
omologati  in  base  alle  vigenti  norme  di sicurezza e prevenzione
incendi, presso impianti dotati di ampio piazzale,  ubicati  in  area
situata fuori dalla sede stradale;
     b) l'autorizzazione al prelievo di carburante presso impianti ha
la durata di un anno e puo' essere rinnovata;
     c)  il  comune deve indicare nel provvedimento di autorizzazione
l'impianto o gli impianti in concessione, presso cui il prelievo puo'
essere effettuato;
     d) gli  utenti  interessati  devono  risultare  in  possesso  di
veicoli   ad   apparecchiature  da  rifornire,  tenendo  conto  delle
difficolta' di spostamento, nei luoghi dove sono in attivita'.