Art. 69. Turni per riposo annuale 1. I comuni, per consentire ai gestori di godere ogni anno solare di un periodo di riposo non superiore alle due settimane consecutive, stabiliscono appositi turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, tenendo conto delle richieste, fatte dai gestori interessati e d'intesa con i concessionari parimenti interessati. 2. Nello stabilire i turni, cui al comma 1, i comuni garantiscono il funzionamento di almeno il 50% degli impianti in concessione. 3. I periodi di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti a richiesta ed in modo da garantire le esigenze dell'utenza, in qualunque mese dell'anno solare, tenendo conto sempre dei turni, di cui all'art. 67 ed all'art. 68.