Art. 69.
                      Turni per riposo annuale
 
   1. I comuni, per consentire ai gestori di godere ogni anno  solare
di un periodo di riposo non superiore alle due settimane consecutive,
stabiliscono  appositi turni di apertura e chiusura degli impianti in
concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto  ad
uso  del pubblico sul territorio di appartenenza, tenendo conto delle
richieste,  fatte  dai  gestori  interessati   e   d'intesa   con   i
concessionari parimenti interessati.
   2.  Nello stabilire i turni, cui al comma 1, i comuni garantiscono
il funzionamento di almeno il 50% degli impianti in concessione.
   3. I periodi di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti a richiesta
ed in modo da garantire le esigenze dell'utenza,  in  qualunque  mese
dell'anno  solare, tenendo conto sempre dei turni, di cui all'art. 67
ed all'art. 68.