Art. 70. Autorizzazioni all'inosservanza dei turni 1. I comuni hanno la potesta' di autorizzare l'inosservanza dei turni, di cui agli artt. 67, 68 e 69, qualora si verifichino le seguenti situazioni: a) vi sia sul territorio comunale un numero di impianti in concessione non superiore a tre; b) vi sia un impianto in concessione, situato in una localita' di particolare interesse turistico, il cui funzionamento consenta il rifornimento per un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare ad una maggiore utenza straordinaria; c) vi sia un impianto in concessione, situato su strada di grande comunicazione al di fuori dei centri abitati; d) vi siano gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati, altre manifestazioni similari e l'inosservanza dei turni non superi le 48 ore. 2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata dal comune competente per territorio, previa richiesta del gestore interessato, d'intesa con il concessionario parimenti interessato.