Art. 70.
              Autorizzazioni all'inosservanza dei turni
 
   1. I comuni hanno la potesta' di  autorizzare  l'inosservanza  dei
turni,  di  cui  agli  artt.  67,  68 e 69, qualora si verifichino le
seguenti situazioni:
     a) vi sia sul territorio  comunale  un  numero  di  impianti  in
concessione non superiore a tre;
     b)  vi  sia un impianto in concessione, situato in una localita'
di particolare interesse turistico, il cui funzionamento consenta  il
rifornimento  per  un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare
ad una maggiore utenza straordinaria;
     c) vi sia un impianto  in  concessione,  situato  su  strada  di
grande comunicazione al di fuori dei centri abitati;
     d) vi siano gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati, altre
manifestazioni  similari  e l'inosservanza dei turni non superi le 48
ore.
   2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata  dal  comune
competente  per territorio, previa richiesta del gestore interessato,
d'intesa con il concessionario parimenti interessato.