Art. 72. Emissione di pareri 1. I comuni prima di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 67 e 68 chiedono il parere all'Unione petrolifera, all'E.N.I., alla F.I.G.I.S.C. alla F.A.I.B., all'A.C.I. - sede competente per territorio. 2. I pareri, di cui al comma 1, si presumono favorevoli se non sono fatti pervenire al comune richiedente entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta medesima. 3. I comuni, di cui al comma 1, assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti in concessione, facendo esporre dai concessionari e dai gestori interessati appositi cartelli indicatori nei predetti impianti, muniti degli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.