Art. 72.
                         Emissione di pareri
 
   1. I comuni prima di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 67
e  68  chiedono  il  parere  all'Unione petrolifera, all'E.N.I., alla
F.I.G.I.S.C.  alla  F.A.I.B.,  all'A.C.I.  -  sede   competente   per
territorio.
   2.  I  pareri,  di  cui al comma 1, si presumono favorevoli se non
sono fatti pervenire al  comune  richiedente  entro  sessanta  giorni
dalla ricezione della richiesta medesima.
   3.  I  comuni, di cui al comma 1, assicurano la divulgazione degli
orari di apertura e chiusura degli impianti in  concessione,  facendo
esporre dai concessionari e dai gestori interessati appositi cartelli
indicatori   nei   predetti   impianti,   muniti  degli  estremi  dei
provvedimenti comunali in vigore.