Art. 73.
                 Controlli e sanzioni amministrative
 
   1. I controlli per l'osservanza  dell'apertura  e  chiusura  degli
impianti  in  concessione,  di  cui al presente capo, sono effettuati
dagli agenti di polizia, addetti alla vigilanza sul traffico.
   2.  L'inosservanza  degli  orari  di  apertura  e  chiusura  degli
impianti,  di  cui al presente capo e' punita con l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui all'art.  10  della  legge  28  luglio
1971, n. 558.
   3.  Le  sanzioni,  di  cui  al comma precedente, sono irrogate dal
comune competente per territorio, in conformita' alla legge regionale
10 gennaio 1983, n. 13, che beneficia dei relativi proventi.