Art. 73. Controlli e sanzioni amministrative 1. I controlli per l'osservanza dell'apertura e chiusura degli impianti in concessione, di cui al presente capo, sono effettuati dagli agenti di polizia, addetti alla vigilanza sul traffico. 2. L'inosservanza degli orari di apertura e chiusura degli impianti, di cui al presente capo e' punita con l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558. 3. Le sanzioni, di cui al comma precedente, sono irrogate dal comune competente per territorio, in conformita' alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, che beneficia dei relativi proventi.