Art. 77.
                        Funzione di vigilanza
 
   1. La regione Campania ed  i  comuni  interessati  vigilano  sulla
osservanza delle prescrizioni, contenute nella legge.
   2.  I funzionari regionali e comunali nonche' i terzi, formalmente
incaricati dalla regione Campania e  dai  comuni  interessati,  hanno
libero  accesso agli impianti, di cui alla presente legge, allo scopo
di ottenere le notizie occorrenti, che possono anche  essere  chieste
per iscritto dalla regione Campania e dai comuni interessati.