Art. 77. Funzione di vigilanza 1. La regione Campania ed i comuni interessati vigilano sulla osservanza delle prescrizioni, contenute nella legge. 2. I funzionari regionali e comunali nonche' i terzi, formalmente incaricati dalla regione Campania e dai comuni interessati, hanno libero accesso agli impianti, di cui alla presente legge, allo scopo di ottenere le notizie occorrenti, che possono anche essere chieste per iscritto dalla regione Campania e dai comuni interessati.