Art. 78. Funzione di controllo 1. Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni provinciali comunicano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e per ogni anno, l'elenco dei provvedimenti di annullamento degli atti comunali, eliminati per violazione della presente legge. 2. La comunicazione, di cui al comma 1, e' inviata all'assessore della giunta regionale della Campania preposto al settore commercio. 3. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della Campania, preposto al settore commercio, una' copia di tutti gli atti, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla adozione degli atti medesimi. 4. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della Campania, preposto al settore commercio, una copia di tutti gli atti esecutivi, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro tre mesi dalla adozione degli atti medesimi.