Art. 78.
                        Funzione di controllo
 
   1. Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni provinciali
comunicano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e per ogni anno,
l'elenco  dei  provvedimenti  di  annullamento  degli  atti comunali,
eliminati per violazione della presente legge.
   2. La comunicazione, di cui al comma 1, e'  inviata  all'assessore
della giunta regionale della Campania preposto al settore commercio.
   3. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della
Campania,  preposto  al  settore  commercio,  una' copia di tutti gli
atti, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di  cui  alla
presente   legge,  entro  dieci  giorni  dalla  adozione  degli  atti
medesimi.
   4. I comuni trasmettono all'assessore della giunta regionale della
Campania,  preposto al settore commercio, una copia di tutti gli atti
esecutivi, emanati dai loro organi e riguardanti la materia,  di  cui
alla  presente  legge,  entro  tre  mesi  dalla  adozione  degli atti
medesimi.