Art. 80. Norme transitorie, di cui ai capi III, IV e V 1. Gli impianti in concessione che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi a seguito di provvedimento di sospensione, in corso di validita', emesso dalla competente autorita' amministrativa possono essere utilizzati entro e non oltre sei mesi per richiedere la concessione a seguito di concentrazione o il potenziamento di cui agli artt. 25, 26 e 62. 2. Se vi e' incompatibilita' tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, il comune, competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre due anni, decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli artt. 31, comma 1, lettera g); 38; 45; 51, comma 1. 3. Il concessionario interessato, di cui al comma 1, puo' richiedere il trasferimento dell'impianto nell'ambito dello stesso comune, osservando le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, lettere b), c) ed e) dell'art. 63. 4. Entro un anno, che decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario, di cui ai commi 1 e 2, puo' adeguarsi di propria iniziativa ai criteri fissati dal piano. 5. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d), 38; 45; 51, comma 1, il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprieta' dell'impianto prima della entrata in vigore della presente legge, chiede insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata ottenuta gia' la "voltura" della vecchia concessione a favore del successore. 6. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d); 38; 45; 51, comma 1, il successore per causa di morte nella proprieta' di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'apertura della successione sia avvenuta prima della entrata in vigore della presente legge e non sia stata ottenuta gia' la "voltura" della vecchia concessione a favore del successore. 7. I titolari degli impianti di concessione, rilasciata ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonche' i titolari degli impianti, muniti di autorizzazione emessa prima dell'entrata in vigore del precitato decreto-legge n. 745/1970, qualora trattasi di provvedimenti gia' scaduti, chiedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano gia' presentata la domanda di rinnovo, il rinnovo della concessione o la conversione dell'autorizzazione in concessione osservando le prescrizioni stabilite in materia con la presente legge. 8. L'ente competente decide sulle istanze di rinnovo, presentate prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, di cui al comma precedente, entro un anno dalla data di ricezione di esse; decorso tale termine, le domande si intendono respinte.