Art. 10.
                Volume delle strutture agrituristiche
 
   1.  L'attivita'  agrituristica  e'  consentita,  nel  rispetto dei
criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:
     a) l'ospitalita' in camere ammobiliate e' ammessa nei fabbricati
esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto  camere,  elevabili  a
quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, cosi' come
individuate all'art. 7;
     b)  l'ospitalita'  in spazi aperti e' ammessa fino ad un massimo
di dieci piazzole, elevabili a  quindici  nelle  zone  di  prevalente
interesse agrituristico, cosi' come individuate all'art. 7.
   2.  La  ricettivita' agrituristica e' stagionale e non puo' essere
superiore a nove  mesi  su  base  annua.  Tale  periodo  puo'  essere
suddiviso   in   piu'   periodi  durante  l'anno  solare.  La  durata
dell'ospitalita' e l'eventuale suddivisione in periodi devono  essere
indicate   nella  richiesta  al  sindaco  per  l'autorizzazione  allo
svolgimento delle attivita' agrituristiche.
   3. L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati e' ammessa  per  il
periodo  di  ospitalita'  di  cui  al comma 2 e puo' essere suddivisa
nell'anno solare in piu' periodi.
   4.   Entro   il   31   gennaio   di   ogni   anno   il    titolare
dell'autorizzazione    agrituristica   trasmette   al   sindaco   una
comunicazione sull'attivita'  di  ricettivita'  agrituristica  svolta
nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di
giornate complessive.
   5.  Non  hanno carattere stagionale le attivita' agrituristiche di
cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2.