Art. 10. Volume delle strutture agrituristiche 1. L'attivita' agrituristica e' consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati: a) l'ospitalita' in camere ammobiliate e' ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, cosi' come individuate all'art. 7; b) l'ospitalita' in spazi aperti e' ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, cosi' come individuate all'art. 7. 2. La ricettivita' agrituristica e' stagionale e non puo' essere superiore a nove mesi su base annua. Tale periodo puo' essere suddiviso in piu' periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalita' e l'eventuale suddivisione in periodi devono essere indicate nella richiesta al sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' agrituristiche. 3. L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati e' ammessa per il periodo di ospitalita' di cui al comma 2 e puo' essere suddivisa nell'anno solare in piu' periodi. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione agrituristica trasmette al sindaco una comunicazione sull'attivita' di ricettivita' agrituristica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive. 5. Non hanno carattere stagionale le attivita' agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2.