Art. 11.
           Deleghe alle comunita' montane e alle province
 
   1.   Le  funzioni  amministrative  concernenti  la  concessione  e
l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18  sono  delegate  alle
comunita'  montane  e,  per il restante territorio, alle province nel
rispetto delle disposizioni di cui alla  legge  regionale  27  agosto
1983, n. 34.
   2.  Alle  comunita'  montane  sono  altresi'  delegate le funzioni
amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di  iscrizione
all'elenco degli operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli
sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di
cui all'art. 12.
   3.   Alle   province  sono  delegate  le  funzioni  amministrative
concernenti la tenuta dell'elenco degli  operatori  agrituristici  e,
per  i  territori non ricompresi nell'ambito delle comunita' montane,
le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti  ai  fini
dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.