Art. 11. Deleghe alle comunita' montane e alle province 1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 sono delegate alle comunita' montane e, per il restante territorio, alle province nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 agosto 1983, n. 34. 2. Alle comunita' montane sono altresi' delegate le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12. 3. Alle province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e, per i territori non ricompresi nell'ambito delle comunita' montane, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.