Art. 12.
                Elenco degli operatori agrituristici
 
   1.  Ai  sensi  dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e'
istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.
   2. L'elenco, cui  possono  essere  iscritti  i  soggetti  previsti
all'art.  5,  e'  suddiviso in sezioni provinciali ed e' tenuto dalle
competenti province.
   3. Le  domande  di  iscrizione  all'elenco  sono  presentate  alle
comunita'   montane,   che  le  trasmettono  alle  province  entro  i
successivi  trenta  giorni,  per  le  aziende  ubicate   nei   comuni
individuati  dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, e alle prov-
ince, per quelle ubicate nel restante territorio. Decorso inutilmente
tale termine, le comunita' montane sono comunque tenute a trasmettere
la documentazione alle province che decidono entro il termine di  cui
al comma 4.
   4.  La  provincia competente per territorio, entro sessanta giorni
dalla presentazione delle domande, decide sulla iscrizione. Qualora i
sessanta giorni  trascorrano  senza  che  sia  stato  adottato  alcun
provvedimento,  la  domanda  d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli
accertamenti di cui al presente comma si  applicano  l'art.  688  del
codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
   5.  Il  provvedimento  che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la
domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui  al
comma  4,  gli  interessati  possono  chiedere alla provincia, che la
rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,  espressa  dichiarazione
al  riguardo;  in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione
la  copia  della  domanda  contenente  l'indicazione  della  data  di
ricevimento da parte dell'amministrazione provinciale di cui al comma
4.
   6.  Le province ogni sei mesi trasmettono alla Regione copia degli
elenchi provinciali degli operatori agrituristici.