Art. 13. Verifiche e revoca dell'iscrizione 1. La provincia e le comunita' montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 12. 2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Entro i trenta giorni successivi alla risposta, la provincia delibera in via definitiva. 3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al Comune per la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui all'art. 14. 4. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi assegnati e la restituzione di rate gia' riscosse, con la maggiorazione degli interessi legali.