Art. 13.
                 Verifiche e revoca dell'iscrizione
 
   1. La provincia e le comunita' montane, nell'ambito del territorio
di  propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul
mantenimento dei  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'elenco
regionale di cui all'art. 12.
   2.  La  perdita  dei  requisiti viene contestata per iscritto agli
interessati, che hanno  trenta  giorni  di  tempo  per  rispondere  e
controdedurre.  Entro  i  trenta  giorni successivi alla risposta, la
provincia delibera in via definitiva.
   3.  L'accertata  perdita  dei  requisiti  di  legge  comporta   la
cancellazione  dall'elenco.  La  cancellazione deve essere comunicata
alla  Regione  ed  al  Comune  per  la   revoca   dell'autorizzazione
agrituristica di cui all'art. 14.
   4.  La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi
assegnati  e  la  restituzione  di  rate  gia'   riscosse,   con   la
maggiorazione degli interessi legali.