Art. 14.
                       Autorizzazione comunale
 
   1.  I  soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attivita'
agrituristiche devono presentare al comune,  nel  cui  territorio  e'
ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:
     a)  la  descrizione  delle  attivita' elencate nell'attestato di
iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
     b)  l'indicazione  delle  caratteristiche  dell'azienda,   degli
edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
     c)   l'indicazione  delle  capacita'  ricettive  e  dei  periodi
previsti per le attivita' stagionali;
     d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalita' che
si intendono adottare per l'anno in corso,  eventualmente  rapportate
per diversi periodi di attivita';
     e)  la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.
   2. La domanda deve essere corredata da:
     a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;
     b)   copia   del   libretto   sanitario   rilasciato   ai   fini
dell'esercizio di attivita' agrituristiche per le quali sia richiesto
l'accertamento sanitario;
     c) parere dell'autorita' sanitaria relativo ai locali da adibire
all'attivita' agrituristica;
     d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi
previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attivita'; in tal
caso  il  parere  di  cui  alla  lettera  c)  non  e' richiesto ed e'
surrogato dalla dichiarazione di  usabilita'  che  verra'  rilasciata
successivamente  e  che  dovra'  essere  trasmessa  al  comune  prima
dell'effettivo inizio dell'attivita'.
   3. La domanda e' presentata  al  comune  che  accerta,  applicando
l'art.  688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge n.
15 del 1968, il possesso da parte del richiedente  dei  requisiti  di
cui  agli  articoli  11  e 92 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ed
all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
   4. Il comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta
giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni
trascorrano  senza  che  il  comune abbia concesso l'autorizzazione o
notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta  e
l'autorizzazione concessa.
   5.  Il  provvedimento  che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la
domanda debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al
comma 4, gli interessati possono chiedere al sindaco, che la rilascia
entro  dieci  giorni  dalla  richiesta,  espressa  dichiarazione   al
riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione
la  copia  della  domanda  contenente  l'indicazione  della  data  di
ricevimento da parte dell'amministrazione comunale di cui al comma 3.
   6.  L'autorizzazione  comunale  e'  sostitutiva  di   ogni   altro
provvedimento  amministrativo.  Al provvedimento di autorizzazione si
applicano i commi quarto  e  quinto  dell'art.  19  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano
le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.