Art. 15. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' sospesa dal comune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16. 2. L'autorizzazione e' revocata dal comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato: a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili; b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art. 13, dall'elenco di cui all'art. 12; c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14; d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione. 3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.