Art. 15.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1. L'autorizzazione  e'  sospesa  dal  comune,  con  provvedimento
motivato,  per  un  periodo  massimo  di  quindici giorni, in caso di
accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.
   2. L'autorizzazione e'  revocata  dal  comune,  con  provvedimento
motivato, qualora si accerti che l'interessato:
     a)  non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data di
autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno  un  anno,
sempre  che  l'interessato  non  abbia  tempestivamente comunicato al
comune il ritardo e la sospensione  indicando  motivi  obiettivamente
verificabili;
     b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art. 13,
dall'elenco di cui all'art. 12;
     c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14;
     d)  abbia  subito  nel  corso  dell'anno  tre  provvedimenti  di
sospensione.
   3. La contestazione dei motivi di revoca  deve  essere  comunicata
all'interessato,  il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e
controdedurre. Il comune deve  deliberare  in  via  definitiva  sulla
revoca entro i successivi trenta giorni.