Art. 16.
                       Obblighi amministrativi
 
   1.   Gli  operatori  autorizzati  allo  svolgimento  di  attivita'
agrituritiche hanno i seguenti obblighi:
     a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento
equipollente, di cui all'art. 14;
     b)   rispettare   i   limiti    e    le    modalita'    indicate
nell'autorizzazione medesima;
     c)  trasmettere  al comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per
l'anno successivo, una dichiarazione contenente  le  tariffe  massime
che  si  impegnano  a  praticare,  eventualmente articolate a seconda
della  suddivisione  in  periodi  in  cui  viene  svolta  l'attivita'
agrituristica;   in   caso  di  mancata  trasmissione,  si  intendono
confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le
tariffe  possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni
hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al comune;
     d) rispettare le tariffe massime comunicate al comune;
     e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773;
     f)   affiggere   il   simbolo   e   la  denominazione  regionale
dell'agriturismo di cui all'art. 8.