Art. 16. Obblighi amministrativi 1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attivita' agrituritiche hanno i seguenti obblighi: a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14; b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione medesima; c) trasmettere al comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attivita' agrituristica; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al comune; d) rispettare le tariffe massime comunicate al comune; e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di cui all'art. 8.