Art. 18.
                        Contributi finanziari
 
   1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti  nell'elenco  dei
soggetti  abilitati  all'esercizio  dell'agriturismo  e'  prevista la
concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:
     a) restauro, adattamento e allestimento di  fabbricati  agricoli
per attivita' agrituristiche e delle aree di pertinenza;
     b)  costruzione  di  piazzole  e  relative  strutture  idriche e
sanitarie per il campeggio;
     c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione  e  la
vendita di prodotti aziendali;
     d)  restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio
e  dell'agricoltura  tradizionale,  quali  siepi,  boschi  domestici,
filari alberati, maceri ecc.;
     e)  allestimento  di  servizi  ed attrezzature ricreative per il
tempo libero;
     f)   manutenzione   straordinaria   di   infrastrutture   viarie
esistenti.
   2.  Per gli interventi di cui al comma 1 e' previsto un contributo
in conto capitale nei seguenti limiti massimi:
     a) contributo fino  al  quarantacinque  per  cento  della  spesa
ammessa nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;
     b)  contributo fino al venti per cento della spesa ammessa nelle
restanti zone.
   3. Le domande di contributo devono essere corredate di un piano di
sviluppo aziendale indicante:
     a) la tipologia degli interventi previsti;
     b) il piano finanziario;
     c) la convenienza economica;
     d) i tempi di realizzazione degli interventi.
   4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone  di
prevalente   interesse   agrituristico,   a  parita'  di  valutazione
qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che  risiedano
in  azienda,  che  utilizzino  manodopera  giovanile  e  che adottino
tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.
   5. In alternativa ai contributi  in  conto  capitale  puo'  essere
accordato  un  concorso  negli  interessi  su  mutui di miglioramento
fondiario, della durata massima di venti anni, pari  alla  differenza
fra  le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati
secondo le modalita' di cui all'art.  43  della  legge  regionale  20
aprile 1979, n. 10.