Art. 19.
           Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
 
   1.  I  beneficiari  degli  interventi  di  cui  all'art. 18 devono
impegnarsi  a  non  mutare  la  destinazione  delle  opere  e   delle
attrezzature  per  un  periodo di dieci anni, a partire dalla data di
concessione dei contributi.
   2. Si procede alla revoca del  contributo  ed  al  recupero  delle
somme erogate quando:
     a)  l'iniziativa  non  e'  stata  portata  a termine nel periodo
indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
     b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per  altri  fini
prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
     c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso e' stato
alienato.