Art. 19. Vincolo di destinazione e revoca dei contributi 1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi. 2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando: a) l'iniziativa non e' stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo; b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1; c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso e' stato alienato.