Art. 2.
             Definizione delle attivita' agrituristiche
 
   1. Per attivita' agrituristiche  si  intendono  esclusivamente  le
attivita'  di  ricezione  e di ospitalita' esercitate dai soggetti di
cui all'art. 5.
   2. Costituisce, in particolare, attivita' agrituristica:
     a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;
     b) ospitare in  spazi  aperti,  purche'  attrezzati  di  servizi
essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
     c)   somministrare  pasti  e  bevande,  ivi  comprese  quelle  a
contenuto alcolico e superalcolico, comunque  tipici  del  territorio
cosi' come specificato all'art. 6;
     d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed
artigianali  prodotti  dall'azienda,  o  ricavati,  anche  attraverso
lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;
     e)  allevare  cavalli,  a  scopi  di  agriturismo  equestre,  od
allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
     f)  organizzare  attivita'  ricreative,  culturali,  musicali  e
sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti  che  usufruiscono
dei servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.