Art. 2. Definizione delle attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione e di ospitalita' esercitate dai soggetti di cui all'art. 5. 2. Costituisce, in particolare, attivita' agrituristica: a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola; b) ospitare in spazi aperti, purche' attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio cosi' come specificato all'art. 6; d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda; e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico; f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.