Art. 20.
                    Definizione di turismo rurale
 
   1.  Per  turismo  rurale  si  intende  una specifica articolazione
dell'offerta  turistica  regionale  composta  da  un   complesso   di
attivita'  che  puo' comprendere ospitalita', ristorazione, attivita'
sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate  alla  corretta
fruizione   dei   beni  naturalistici,  ambientali  e  culturali  del
territorio rurale.
   2. In particolare,  l'attivita'  di  turismo  rurale  deve  essere
esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
     a)  offerta  di  ricettivita'  e/o di ristorazione esercitata in
immobili  gia'  esistenti,   ubicati   all'esterno   del   territorio
urbanizzato,  cosi'  come  delimitato  dai  P.R.G.  vigenti  ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale  7  dicembre  1978,  n.  47;  tale
attivita'  puo'  essere alresi' esercitata in frazioni delimitate dal
P.R.G. vigente,  purche'  in  immobili  con  caratteristiche  proprie
dell'edilizia tradizionale della zona;
     b)  ristorazione  basata su un'offerta gastronomica tipica della
zona in cui l'edificio e' ubicato, preparata con  l'utilizzazione  di
materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
     c)  dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali
e, in particolare, alla cultura rurale della zona.
   3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,  la
Regione  emana  un apposito regolamento, finalizzato in particolare a
definire per il turismo rurale:
     a)  le  caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici
destinati alla ricettivita' ed alla ristorazione;
     b) le caratteristiche dei servizi.