Art. 20. Definizione di turismo rurale 1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attivita' che puo' comprendere ospitalita', ristorazione, attivita' sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. 2. In particolare, l'attivita' di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: a) offerta di ricettivita' e/o di ristorazione esercitata in immobili gia' esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, cosi' come delimitato dai P.R.G. vigenti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tale attivita' puo' essere alresi' esercitata in frazioni delimitate dal P.R.G. vigente, purche' in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona; b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio e' ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali; c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale: a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettivita' ed alla ristorazione; b) le caratteristiche dei servizi.