Art. 21. Zone di prevalente interesse per il turismo rurale 1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale: a) le aree montane, cosi' come individuate dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1; b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 8 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40.