Art. 21.
         Zone di prevalente interesse per il turismo rurale
 
   1. Sono considerate zone di prevalente interesse  per  il  turismo
rurale:
     a) le aree montane, cosi' come individuate dalla legge regionale
5 gennaio 1993, n. 1;
     b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi
regionali   e  nazionali  ed  aree  contigue,  individuate  ai  sensi
dell'art. 32 della legge 8 dicembre  1991,  n.  394,  e  dalla  legge
regionale  2  aprile  1988,  n. 11, cosi' come modificata dalla legge
regionale 12 novembre 1992, n. 40.