Art. 22. Tipologia dei servizi 1. Le attivita' di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti gia' in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorita': a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni; b) esercizi extralberghieri, di cui alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34; c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287; d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attivita' didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.