Art. 22.
                        Tipologia dei servizi
 
   1. Le attivita' di  turismo  rurale  possono  essere  svolte,  nel
rispetto  delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti
tipologie  di  esercizi,  da  soggetti   gia'   in   possesso   delle
autorizzazioni richieste dalle competenti autorita':
     a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 30 novembre
1981, n. 42, e successive modificazioni;
     b)  esercizi  extralberghieri,  di  cui  alla legge regionale 25
agosto 1988, n. 34;
     c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti  e
bevande,  individuati  all'art.  5,  lettera a) della legge 25 agosto
1991, n. 287;
     d) esercizi per la gestione  di  servizi  di  organizzazione  di
supporto  ad  attivita'  didattiche  all'aria  aperta  e per il tempo
libero.