Art. 23.
                    Operatori del turismo rurale
 
   1. Sono ammessi a svolgere attivita' di turismo rurale i  seguenti
operatori:
     a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e
di  ristorazione,  singoli  o  associati,  in  possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attivita'  ai
sensi  delle  vigenti  leggi  nazionali  e regionali ed iscritti agli
appositi  registri  delle  CCIAA  (Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura);
     b)   gestori  di  servizi  di  organizzazione  e  supporto  alle
attivita' sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli
appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.