Art. 23. Operatori del turismo rurale 1. Sono ammessi a svolgere attivita' di turismo rurale i seguenti operatori: a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attivita' ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attivita' sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.