Art. 24.
                 Elenco operatori del turismo rurale
 
   1.  E'  istituito  l'elenco  regionale degli operatori del turismo
rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:
     a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
     b) esercizi di ristorazione;
     c) esercizi di gestione di servizi a  supporto  delle  attivita'
sportive e del tempo libero all'aria aperta.
   2. L'elenco e' suddiviso in sezioni provinciali ed e' tenuto dalle
competenti province.
   3.  All'elenco  possono essere iscritti i soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza
al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale
di cui all'art. 34.
   4.  La  domanda  di  iscrizione  all'elenco  e'  presentata   alla
provincia competente per territorio.
   5.  La  provincia  entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda  accerta  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  e   decide
sull'iscrizione.  Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia
adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.
   6.  Il  provvedimento  che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
comunicato,  entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove
la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di  cui
al comma 5, gli interessati possono richiedere alla provincia, che la
rilascia  entro  dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione
al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento  di  iscrizione
la  copia  della  domanda  contenente  l'indicazione  della  data  di
ricevimento da parte della provincia di cui al comma 4.
   7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e gia'  classificati  ai
sensi  della  legge  regionale  30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione
all'elenco  regionale  di  cui  al  comma  1   non   sostituisce   la
classificazione  regionale  prevista  all'art.  3 della stessa legge,
cosi' come modificata dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 30.
   8. Ogni tre mesi le province trasmettono ai comuni competenti  per
territorio   copia   degli   elenchi   degli   esercizi  alberghieri,
extralberghieri  e  dei  pubblici   esercizi   iscritti   nell'elenco
provinciale.
   9. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla
Regione  copia  degli elenchi provinciali degli operatori del turismo
rurale.