Art. 24. Elenco operatori del turismo rurale 1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) esercizi alberghieri ed extralberghieri; b) esercizi di ristorazione; c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attivita' sportive e del tempo libero all'aria aperta. 2. L'elenco e' suddiviso in sezioni provinciali ed e' tenuto dalle competenti province. 3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art. 34. 4. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata alla provincia competente per territorio. 5. La provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta. 6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda e' comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della provincia di cui al comma 4. 7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e gia' classificati ai sensi della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all'art. 3 della stessa legge, cosi' come modificata dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 30. 8. Ogni tre mesi le province trasmettono ai comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale. 9. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.