Art. 25.
           Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione
 
   1. Le province effettuano  almeno  ogni  due  anni  verifiche  sul
mantenimento   dei  requisiti  richiesti  dalla  presente  legge  per
l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
   2. La perdita  dei  requisiti  e'  contestata  per  iscritto  agli
interessati,  che  possono  rispondere  e  controdedurre entro trenta
giorni dalla data di comunicazione.
   3.  L'accertata  perdita  dei  requisiti  di  legge  comporta   la
cancellazione  dall'elenco  regionale  e  la  revoca  dei  contributi
eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.
   4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarita'  di
un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante e' tenuto
a   ripresentare   alla   provincia   competente  per  territorio  la
documentazione richiesta per la nuova iscrizione.