Art. 25. Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione 1. Le province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale. 2. La perdita dei requisiti e' contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione. 3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29. 4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante e' tenuto a ripresentare alla provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.