Art. 27. Obblighi amministrativi 1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di turismo rurale hanno i seguenti obblighi: a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale; b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione medesima; c) rispettare le norme vigenti in materia di attivita' alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale; d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.