Art. 27.
                       Obblighi amministrativi
 
   1.  Gli  operatori  autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di
turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
     a) esporre al pubblico  il  documento  comprovante  l'iscrizione
nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
     b)    rispettare    i    limiti    e   le   modalita'   indicate
nell'autorizzazione medesima;
     c)  rispettare  le  norme  vigenti  in  materia   di   attivita'
alberghiera,  extralberghiera  e  di pubblico esercizio dettate dalla
legislazione nazionale e regionale;
     d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.