Art. 3.
    Connessione e complementarieta' dell'attivita' agrituristica
 
   1.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  2 sono svolte in rapporto di
connessione e complementarieta' rispetto alla conduzione dell'azienda
agricola.
   2. Il volume dell'attivita' agrituristica deve essere inferiore al
limite massimo delle giornate di lavoro  occorrenti  per  l'attivita'
agricola.  La  determinazione  delle  giornate  di lavoro deve tenere
conto delle condizioni di particolare disagio operativo in  relazione
al territorio e delle tecniche colturali adottate.