Art. 3. Connessione e complementarieta' dell'attivita' agrituristica 1. Le attivita' di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alla conduzione dell'azienda agricola. 2. Il volume dell'attivita' agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attivita' agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.