Art. 30. Competenze della Regione 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti: a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi: 1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali di cui all'art. 17; 2) progetto speciale turismo rurale; b) istituzione dei marchi regionali di qualita' di cui all'art. 32. 2. I programmi dovranno definire: a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale; b) criteri e modalita' per la concessione dei contributi; c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo; d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo rurale; e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate; f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale. 3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati con il piano di promozione turistica di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, e con il "Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" di cui all'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3. 4. I programmi regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.