Art. 30.
                      Competenze della Regione
 
   1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono
attribuiti i seguenti compiti:
     a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:
     1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali di cui all'art. 17;
     2) progetto speciale turismo rurale;
     b)  istituzione dei marchi regionali di qualita' di cui all'art.
32.
   2. I programmi dovranno definire:
     a)  direttive  per  la  valutazione  dei  requisiti previsti per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;
     b) criteri e modalita' per la concessione dei contributi;
     c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
     d)  criteri  per  l'elaborazione   di   programmi   di   studio;
realizzazione  e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo
rurale;
     e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di  promozione
coordinate;
     f)  disposizioni  relative  alla  organizzazione  dei  corsi  di
formazione professionale.
  3. I programmi di cui alla lett.  a)  del  comma  1  devono  essere
coordinati  con  il  piano  di promozione turistica di cui all'art. 3
della legge regionale  9  agosto  1993,  n.  28,  e  con  il  "Quadro
regionale  delle  strutture ricettive e dei servizi turistici" di cui
all'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3.
   4. I programmi regionali di cui al comma 1  sono  adottati  previa
consultazione  delle  organizzazioni  professionali e cooperative dei
settori agricolo e turistico.