Art. 31. Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale 1. Le province, d'intesa con le comunita' montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.