Art. 31.
                   Programmi provinciali integrati
        per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale
 
   1. Le province, d'intesa con  le  comunita'  montane,  sulla  base
degli   orientamenti   e  degli  indirizzi  stabiliti  dal  programma
regionale di cui all'art. 30,  definiscono  i  programmi  provinciali
integrati  dell'agriturismo  e  del  turismo rurale, coordinandoli ai
programmi turistici  provinciali  di  cui  alla  legge  regionale  11
gennaio 1993, n. 3, e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.