Art. 32. Istituzione dei marchi di qualita' per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale 1. La Regione istituisce marchi di qualita' con profilo uniforme per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale. 2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualita', comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.