Art. 32.
  Istituzione dei marchi di qualita' per le aziende agrituristiche
                e per gli esercizi del turismo rurale
 
   1.  La  Regione istituisce marchi di qualita' con profilo uniforme
per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.
   2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, approva i criteri per l'assegnazione  dei  marchi  di
qualita',    comprendenti    i   parametri   di   valutazione   delle
caratteristiche delle aziende e degli esercizi  e  le  procedure  per
l'attivazione,  la  verifica,  il mantenimento e la revoca dei marchi
stessi.