Art. 33.
 
       Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio
                dell'agriturismo e del turismo rurale
 
   1. Gli interventi di  ristrutturazione  sugli  immobili  destinati
all'esercizio  dell'agriturismo  e del turismo rurale devono avvenire
nel  rispetto  delle  caratteristiche  dell'edificio,   conservandone
l'aspetto  complessivo  e  i  singoli elementi architettonici; per il
restauro e risanamento conservativo degli edifici  rurali  l'utilizzo
dei  locali  a  fini  agrituristici  e' consentito anche in deroga ai
limiti di altezza e ai  rapporti  di  illuminazione  e  di  aerazione
previsti dalle normative vigenti.