Art. 36.
                     Norme transitorie e finali
 
   1. La legge regionale 11 marzo 1987, n. 8, concernente "Interventi
a favore dell'agriturismo", e' abrogata.
   2.  Gli  operatori  agrituristici  iscritti all'Albo regionale, ai
sensi  della  legge  regionale   n.   8   del   1987,   e   provvisti
dell'autorizzazione  comunale  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge,  sono  automaticamente  iscritti  all'elenco  di  cui
all'art.  12  e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per
operatore agrituristico di cui all'art. 5.