Art. 36. Norme transitorie e finali 1. La legge regionale 11 marzo 1987, n. 8, concernente "Interventi a favore dell'agriturismo", e' abrogata. 2. Gli operatori agrituristici iscritti all'Albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 8 del 1987, e provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 12 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all'art. 5.