Art. 37.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  la
regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
     a) per i contributi previsti all'art. 18, mediante l'istituzione
nello  stato  di  previsione  delle  spese  del bilancio regionale di
apposito capitolo che verra' dotato della  necessaria  disponibilita'
in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in
coincidenza  dell'approvazione  della  legge annuale di bilancio o di
variazione del  medesimo,  ai  sensi  dell'art.  13-bis  della  legge
regionale 6 luglio 1977, n. 31;
     b)  per  i  contributi  previsti  all'art.  29,  nell'ambito dei
finanziamenti previsti dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e
nell'ambito  dei  programmi  regionali  e   comunitari   a   gestione
regionale;
     c)  per  i  contributi  relativi  ad  interventi  di  promozione
dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei  finanziamenti
previsti  dalla  legge  regionale 9 agosto 1993, n. 28, e nell'ambito
dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 giugno 1994
 
                               BERSANI