Art. 37. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente: a) per i contributi previsti all'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale; c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 giugno 1994 BERSANI