Art. 4. Norme per la rivitalizzazione delle zone montane 1. Nelle zone montane, cosi' come individuate dalla direttiva CEE 268/75 e dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il riordino delle comunita' montane, l'attivita' agricola di cui all'art. 3 e' determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attivita' agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente. 2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente e' calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensativo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti.