Art. 4.
          Norme per la rivitalizzazione delle zone montane
 
   1.  Nelle zone montane, cosi' come individuate dalla direttiva CEE
268/75 e dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1,  concernente  il
riordino   delle  comunita'  montane,  l'attivita'  agricola  di  cui
all'art. 3 e' determinata  sulla  base  del  tempo  di  lavoro  annuo
necessario   sia  per  le  attivita'  agroforestali  che  per  quelle
finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli  ed  alla  tutela
dell'ambiente.
   2.  Il  tempo  di  lavoro  annuo  impiegato  per l'allevamento del
bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente  e'
calcolato  in  analogia  ai metodi adottati nelle aziende agricole di
pianura, moltiplicando  il  numero  di  giornate  lavorative  per  un
coefficiente  compensativo  fino  a  un  massimo di 3, in rapporto al
disagio operativo e socio-economico degli addetti.