Art. 6.
                     Esercizio dell'agriturismo
 
   1.  Nell'esercizio  dell'agriturismo il valore annuo della materia
prima utilizzata per la somministrazione  di  pasti  e  bevande  deve
essere  costituito,  per  la  maggior  parte,  da  produzioni proprie
dell'azienda  e  da  produzioni  considerate   tipiche   della   zona
particolare in cui e' ubicata l'azienda agrituristica.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1 sono considerati di produzione
aziendale,  oltre  ai  cibi  e  alle  bevande  prodotti  e  lavorati,
nell'azienda  agricola,  anche  quelli  ricavati, sia pure attraverso
lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.