Art. 6. Esercizio dell'agriturismo 1. Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui e' ubicata l'azienda agrituristica. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.