Art. 7.
             Zone di prevalente interesse agrituristico
 
   1. Sono  considerate  di  prevalente  interesse  agrituristico  le
seguenti zone:
     a) aree svantaggiate, cosi' come individuate dalla direttiva
CEE 268/75;
     b)  aree  montane di cui alla legge regionale 5 gennaio 1993, n.
1;
     c) aree interne ai parchi e alle  riserve  istituiti  con  leggi
nazionali   e  regionali  ed  aree  contigue,  individuate  ai  sensi
dell'art. 32 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394  e  dalla  legge
regionale  2  aprile  1988,  n. 11, cosi' come modificata dalla legge
regionale 12 novembre 1992, n. 40;
     d) zone di  cui  agli  articoli  17,  19,  21  e  23  del  Piano
territoriale paesistico regionale.