Art. 7. Zone di prevalente interesse agrituristico 1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le seguenti zone: a) aree svantaggiate, cosi' come individuate dalla direttiva CEE 268/75; b) aree montane di cui alla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1; c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40; d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico regionale.