Art. 8.
         Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
 
   1.  Le  associazioni  regionali  agrituristiche,  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e  presentano
alla  Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio,
le aziende agrituristiche.  Il  simbolo  e  la  denominazione  devono
essere    affissi    tramite   targa   all'ingresso   delle   aziende
agrituristiche e  riportati  su  tutto  il  materiale  pubblicitario,
illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo e' abolito.
   2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel
materiale  illustrativo  e  pubblicitario  ed  in ogni altra forma di
comunicazione al pubblico e' riservato  esclusivamente  a  coloro  ai
quali    sia    stata   rilasciata   l'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' agrituristica in base all'art. 14.