Art. 8. Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo 1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo e' abolito. 2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico e' riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica in base all'art. 14.