Art. 11.
                         Funzioni regionali
 
   1. La giunta regionale, sulla base dei dati forniti dai comuni  ai
sensi  del  comma  5  dell'art.  3 della legge statale, entro novanta
giorni  dalla   acquisizione   dei   dati   medesimi,   con   propria
deliberazione,  emana  i  criteri  programmatori previsti dal comma 3
dell'art. 2 della legge stessa.
   2. Qualora il comune che deve provvedere a trasmettere i  dati  di
cui al comma 1 ometta o ritardi la trasmissione, la Regione invita il
comune  a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore
a trenta giorni, decorso inutilmente il  quale,  esercita  il  potere
sostitutivo a mezzo di un commissario "ad acta".
   3.  La  giunta  approva  l'elenco  dei  posteggi  disponibili  nel
territorio   regionale,   indicandone   la   localizzazione   e    le
caratteristiche atte a consentire l'identificazione sulla planimetria
del comune di ubicazione. L'elenco viene aggiornato e pubblicato ogni
sei mesi nel Bollettino ufficiale della Regione.
   4.  Il  consiglio  regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, su  proposta  della  giunta,  emana  gli
indirizzi  regionali  ai  sensi  del comma 12 dell'art. 3 della legge
statale.