Art. 11. Funzioni regionali 1. La giunta regionale, sulla base dei dati forniti dai comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge statale, entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati medesimi, con propria deliberazione, emana i criteri programmatori previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge stessa. 2. Qualora il comune che deve provvedere a trasmettere i dati di cui al comma 1 ometta o ritardi la trasmissione, la Regione invita il comune a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, esercita il potere sostitutivo a mezzo di un commissario "ad acta". 3. La giunta approva l'elenco dei posteggi disponibili nel territorio regionale, indicandone la localizzazione e le caratteristiche atte a consentire l'identificazione sulla planimetria del comune di ubicazione. L'elenco viene aggiornato e pubblicato ogni sei mesi nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Il consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta, emana gli indirizzi regionali ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge statale.