Art. 13.
            Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
 
   1. Agli oneri derivanti dalle spese per l'esercizio delle funzioni
delegate ai comuni di cui all'art. 2, la Regione fa  fronte  mediante
la  corresponsione  di  un  contributo  forfettario  annuo che verra'
ripartito in proporzione al  numero  degli  atti  di  rilascio  e  di
conversione, comunicati dai comuni alla Regione, e finanziato a norma
di quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51.
   2.  La giunta regionale con apposito atto provvedera' ad emanare i
criteri di dettaglio per il rimborso delle spese di cui al comma 1.
   3.  La  Regione  partecipa  alle  spese   di   funzionamento   per
l'esercizio delle funzioni delegate alle province.