Art. 2.
                   Attribuzioni delegate ai comuni
 
   1. I comuni esercitano le funzioni concernenti:
     a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge
19  maggio  1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge
statale  e  secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  19  del  relativo
regolamento di esecuzione;
     b)    il    rilascio,   previo   nulla-osta   regionale,   delle
autorizzazioni, anche  stagionali,  all'esercizio  del  commercio  al
dettaglio  su  aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della
legge statale;
     c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento
in gestione o in proprieta'  dell'azienda  di  cui  all'art.  16  del
regolamento di esecuzione della legge statale;
     d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
     e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
   2.  I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge   statale,   del   relativo
regolamento di esecuzione e dei criteri programmatori anche numerici,
fissati dalla Regione e secondo le modalita' stabilite nella presente
legge.