Art. 2. Attribuzioni delegate ai comuni 1. I comuni esercitano le funzioni concernenti: a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge statale e secondo i criteri di cui all'art. 19 del relativo regolamento di esecuzione; b) il rilascio, previo nulla-osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale; c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge statale; d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita; e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione. 2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale, del relativo regolamento di esecuzione e dei criteri programmatori anche numerici, fissati dalla Regione e secondo le modalita' stabilite nella presente legge.