Art. 3.
                  Conversione delle autorizzazioni
          di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398
 
   1.   I  comuni  effettuano  la  conversione  delle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle
autorizzazioni di cui ai  comuni  3  e  4  dell'art.  2  della  legge
statale.
   2. Ai fini della conversione dell'autorizzazione, il titolare deve
inviare  copia  dell'autorizzazione  medesima  con  l'indicazione del
numero di iscrizione nel registro delle ditte e,  se  del  caso,  con
l'indicazione  della scelta effettuata fra l'autorizzazione regionale
prevista  dal  comma  3   dell'art.   2   della   legge   statale   e
l'autorizzazione  regionale  prevista  dal  comma 4 dell'art. 2 della
legge stessa:
     a) al comune di residenza, se risiede nell'ambito del territorio
regionale;
     b) ad uno dei comuni capoluogo di provincia, a  sua  scelta,  se
risiede   fuori  dell'ambito  del  territorio  regionale.  Il  comune
competente provvede d'ufficio alla conversione.
   3.    Il    comune    che    ha    provveduto   alla   conversione
dell'autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla  Regione,
alla  Camera di commercio competente per territorio, al comune che ha
rilasciato  l'autorizzazione  se  diverso  e,   nel   caso   in   cui
l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione
di  posteggio  sito  in altro comune, anche al comune interessato. Il
comune effettua la comunicazione mediante  invio  di  una  copia  del
documento  relativo  all'autorizzazione secondo le modalita' previste
dal comma 9 dell'art. 19 del regolamento di  esecuzione  della  legge
statale.