Art. 3. Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui ai comuni 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale. 2. Ai fini della conversione dell'autorizzazione, il titolare deve inviare copia dell'autorizzazione medesima con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro delle ditte e, se del caso, con l'indicazione della scelta effettuata fra l'autorizzazione regionale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge statale e l'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dell'art. 2 della legge stessa: a) al comune di residenza, se risiede nell'ambito del territorio regionale; b) ad uno dei comuni capoluogo di provincia, a sua scelta, se risiede fuori dell'ambito del territorio regionale. Il comune competente provvede d'ufficio alla conversione. 3. Il comune che ha provveduto alla conversione dell'autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso e, nel caso in cui l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al comune interessato. Il comune effettua la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo all'autorizzazione secondo le modalita' previste dal comma 9 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge statale.