Art. 5.
 
Rilascio   autorizzazioni  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale
 
   1. Il comune, sulla base del  nulla-osta  regionale,  rilascia  le
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui
al comma 4 dell'art. 2 della legge statale.
   2. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, provvede:
     a)  il  comune  di  residenza  o sede legale rispettivamente dei
soggetti e delle imprese richiedenti;
     b) il comune capoluogo di provincia, a scelta  del  richiedente,
per  i soggetti non residenti o non aventi sede legale nel territorio
regionale.
   3.  Con  lo  stesso  procedimento  di  cui  ai  commi  1  e 2 sono
rilasciate le autorizzazioni stagionali.
   4. Il  comune  che  rilascia  l'autorizzazione  ne  da'  immediata
comunicazione  alla Regione e alla Camera di commercio competente per
territorio.