Art. 5. Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale 1. Il comune, sulla base del nulla-osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale. 2. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, provvede: a) il comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti; b) il comune capoluogo di provincia, a scelta del richiedente, per i soggetti non residenti o non aventi sede legale nel territorio regionale. 3. Con lo stesso procedimento di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate le autorizzazioni stagionali. 4. Il comune che rilascia l'autorizzazione ne da' immediata comunicazione alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio.