Art. 9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a: a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della legge statale; b) sospendere o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 6 della legge statale; c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge statale dandone comunicazione alla Regione. 2. Il comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione, alla Camera di commercio ed ai comuni interessati.