Art. 9.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a:
     a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della
legge statale;
     b)  sospendere  o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle
violazioni previste dall'art. 6 della legge statale;
     c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione
del disposto di cui al comma  10  dell'art.  3  della  legge  statale
dandone comunicazione alla Regione.
   2.  Il comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di
revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione,  alla  Camera
di commercio ed ai comuni interessati.