(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e' consentita la continuazione delle attivita' estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'art. 2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata, entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del citato art. 1, comma 3, della legge regionale n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35. 2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovra' essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facolta' di continuazione dell'attivita' prevista dal comma 1. 3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 34, comma 3, lettera d-bis), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'art. 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo. 4. La continuazione delle attivita' di cui al comma 1, da svolgesi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, e' assentita a decorrere dal 1 luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa. 5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 e' condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.