Art. 10.
 
   1.  Dopo l'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e'
aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 18- bis
                       Inoltro stato di fatto
 
   1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla  direzione
regionale  dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere
dal 1995, uno stato di fatto, in  scala  non  inferiore  a  1:1000  e
riportante   i  riferimenti  planoaltimetrici  (capisaldi)  in  quote
assolute sul livello  del  mare,  riferito  all'attivita'  estrattiva
svolta  a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con
planimetrie e relative sezioni, nonche'  informazioni  relative  alle
quantita' di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attivita'
di risistemazione poste in essere.
   2.  Nella  lettera  di trasmissione dello stato di fatto di cui al
comma   1   e'   fatto   obbligo   all'interessato   di   evidenziare
esplicitamente  eventuali  difformita'  fra escavazione attuata e gli
obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
   3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo
comporta l'irrogazione di una  sanzione  pecuniaria  pari  a  lire  5
milioni.  Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la
Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per  la
presentazione  del  precitato  stato  di  fatto, pena la decadenza di
diritto del provvedimento autorizzativo.".