Art. 10. 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 18- bis Inoltro stato di fatto 1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla direzione regionale dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attivita' estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonche' informazioni relative alle quantita' di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attivita' di risistemazione poste in essere. 2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 e' fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente eventuali difformita' fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo. 3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a lire 5 milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.".