Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e' consentita, nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi originari, la continuazione delle attivita' estrattive per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno 1994, al disposto di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dal 1 luglio 1994 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali fissati dai provvedimenti originari. 2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/92 devono imporre termini di presentazione e modalita' di predisposizione di idoneo progetto di risistemazione ambientale, da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo. La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92. 3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/92 e' sostituito dal seguente comma: "3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, ne' alle modalita' di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, e vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.".