Art. 2.
 
   1.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge
regionale  27  agosto  1992,  n.  25,  e'  consentita,   nei   limiti
quantitativi  e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei
provvedimenti  autorizzativi  originari,   la   continuazione   delle
attivita'  estrattive  per  le  quali sia stato ottemperato, o lo sia
entro il 30 giugno 1994, al disposto di  cui  all'art.  4,  comma  2,
della  citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dal 1 luglio 1994
e  fino  all'ottenimento  dell'autorizzazione  richiesta  ovvero   al
formale  diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali
fissati dai provvedimenti originari.
   2.  Qualora  le  originarie  autorizzazioni   non   prevedano   la
realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le
autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
25/92   devono  imporre  termini  di  presentazione  e  modalita'  di
predisposizione di idoneo progetto di risistemazione  ambientale,  da
sottoporsi   all'esame  della  Sezione  terza  del  Comitato  tecnico
regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo.
La  mancata  integrazione  del  progetto  nei  termini  comporta   la
dichiarazione  di  decadenza  dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.
   3. Il comma 3 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  25/92  e'
sostituito dal seguente comma:
   "3.  Il  rilascio  della precitata autorizzazione, non comportando
modifiche rispetto  all'ambito  territoriale  interessato,  ne'  alle
modalita'  di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga
ad  ogni  diversa  disposizione  di  legge,  e  vincolato   al   solo
accertamento   dell'insussistenza  di  violazioni  alle  prescrizioni
stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino  un'eccedenza
del  materiale  escavato  rispetto  a quello autorizzato superiore al
quindici per cento.".