Art. 3.
 
   1. Al fine di coprire i costi di  eventuali  interventi  necessari
per  assicurare  il  recupero dell'area interessata, la continuazione
delle  attivita'  di  cui  agli  articoli  1  e  2   e'   subordinata
all'adeguamento  o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria
provvisoria, da costituirsi a favore del comune o comuni  interessati
con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12- ter della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 35,  come  introdotto  dall'art.  7,  in
misura  pari  al  quindici  per cento del valore venale del materiale
complessivamente  autorizzato,  arrotondato  alle  centinaia di metri
cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali  si  sia
gia'  provveduto  alla  risistemazione  ambientale. Ove il volume del
materiale autorizzato non sia indicato dall'autorizzazione o non  sia
desumibile  dal  progetto di coltivazione, si applica alla superficie
autorizzata una profondita' pari a metri  dieci.  Ove  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  siano  state accertate e
contestate violazioni all'art. 20, comma 1, lettera a),  della  legge
regionale  n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'art. 1,
comma 5, e all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92,  come
sostituito  dall'art. 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria
e' commisurata altresi' al valore venale del  materiale  escavato  in
eccedenza.  Il valore venale di riferimento e' quello determinato con
il decreto del presidente della Giunta regionale vigente, assunto  ai
sensi  dell'art.  20,  comma  3, della legge regionale n. 35/86, come
sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25.
   2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al
comma 1, relativa alla  quantificazione  della  garanzia  finanziaria
provvisoria, e' fissata al tre per cento.
   3.  Copia  degli  atti  di  integrazione  della garanzia ovvero di
prestazione della stessa devono pervenire  alla  Direzione  regionale
dell'ambiente  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, pena la decadenza  della  facolta'  di  continuazione
dell'attivita'   estrattiva.   Nel   caso  di  trasmissione  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
   4. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai
sensi  dell'art. 12- ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35,
in sede di emissione del formale provvedimento  autorizzativo  ovvero
in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del
progetto  di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'art.
2, comma 2.