Art. 3. 1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 e' subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del comune o comuni interessati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12- ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'art. 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale complessivamente autorizzato, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia gia' provveduto alla risistemazione ambientale. Ove il volume del materiale autorizzato non sia indicato dall'autorizzazione o non sia desumibile dal progetto di coltivazione, si applica alla superficie autorizzata una profondita' pari a metri dieci. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge siano state accertate e contestate violazioni all'art. 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'art. 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria e' commisurata altresi' al valore venale del materiale escavato in eccedenza. Il valore venale di riferimento e' quello determinato con il decreto del presidente della Giunta regionale vigente, assunto ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25. 2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, e' fissata al tre per cento. 3. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza della facolta' di continuazione dell'attivita' estrattiva. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'art. 12- ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'art. 2, comma 2.